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BONUS FACCIATE 60%
Agevolazione fiscale che consiste in una detrazione Irpef e Ires, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
  • CHI PUÒ RICHIEDERE
    IL BONUS FACCIATE?

    La circolare del Fisco chiarisce che la detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti.

    In particolare, l’agevolazione si applica alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
  • PER USUFRUIRNE, I BENEFICIARI DEVONO DETENERE L’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO:

    • In qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

    • In base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

    • Possono fruire della detrazione i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.
  • INTERVENTI AMMESSI
    AL BONUS FACCIATE

    La detrazione spetta a lavori finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

    Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

  • LAVORI AMMESSI

    • Sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

    • Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

    • Su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;

    Ad esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, sempre a titolo d’esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.